Finanziamento Associazioni

L’associazione è un Ente privato senza finalità di lucro che utilizza le proprie risorse finanziarie per scopi: educativi, religiosi, culturali, sociali o di pubblica utilità.

Il Finanziamento alle Associazioni è una particolare forma di prestito rivolta ad ogni organizzazione che svolge, appunto, attività di volontariato nel sociale e senza scopo di lucro.

Il Decreto legislativo 460 del 4 dicembre ’97 stabilisce un riordino fiscale del no profit (senza scopo di lucro), introducendo regole e agevolazioni per gli enti senza scopo di lucro, suddivisi per tipologia. 

 La Legge Finanziaria del 2007 e le sue modifiche ed ampliamenti apportati in seguito descrive una forma di prestito dedicato alle associazioni che presentino le caratteristiche di volontariato, senza scopo di lucro e con scopo di utilità sociale.

Possono ricorrere a tale forma di finanziamento:

  • le Associazioni di Volontariato che risultano iscritte agli elenchi regionali (previsti dalla Legge 266/1991);
  • le Associazioni che risultano iscritte nell’albo dell’ ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

Questa tipologia di finanziamento copre l’acquisto di beni di primaria importanza per il servizio di volontariato, quali a tal proposito le ambulanze, ma anche di strumenti destinati alla donazione nei centri sanitari pubblici. In ogni caso comunque i finanziamenti che vengono stanziati nei confronti delle Associazioni coprono solo una parte del costo complessivo del bene da acquistare.

Le associazioni, tuttavia una volta ricevuto il prestito, per almeno 3 anni devono utilizzare direttamente ed esclusivamente il bene acquistato (o concesso in leasing); inoltre, il bene dovrà essere utilizzato unicamente per le attività di utilità sociale e non può essere ceduto a terzi. Il bene può essere ceduto prima dei tre anni soltanto alle organizzazioni di volontariato o alle  organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Per ottenere il finanziamento si deve presentare domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui si deve allegare: 

  • la documentazione recante i dati identificativi dell’ente richiedente, completa del certificato di iscrizione presso il Registro del Volontariato competente per territorio o copia autentica della comunicazione all’anagrafe delle ONLUS;
  • la copia dell’atto di acquisto della fattura di vendita dell’autoambulanza o del bene strumentale per il quale si chiede la concessione del contributo;
  • nel caso di beni acquistati da ONLUS e donati a strutture sanitarie pubbliche, la copia dell’atto di acquisto e di donazione del bene;
  • la dichiarazione del rappresentante legale dell’ente circa l’utilizzo diretto ed esclusivo del bene per le attività di utilità sociale; il legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare che il bene non è stato alienato, oppure è stato ceduto ad un’altra ONLUS o ad un’Associazione di volontariato. Nel caso di donazione del bene a strutture sanitarie pubbliche questa dichiarazione non viene richiesta.

Solitamente il finanziamento viene erogato trenta giorni dalla comunicazione dell’accoglimento della domanda.

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