Cancellazione dall’elenco dei protesti

La normativa vigente secondo modalità precise disciplina il procedimento di cancellazione di un nominativo dall’elenco dei protesti cambiari.

Il debitore che esegue il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, con le spese connesse, nel termine di 12 mesi dalla levata del protesto, ha diritto di richiedere la cancellazione definitiva del proprio nominativo dal registro informatico.

Per farlo, deve presentare formale istanza alla Camera di commercio territorialmente competente. La richiesta deve essere corredata del titolo quietanzato e dell’atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto di pagamento, oltre che della quietanza dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio.

Se il debitore provvede al pagamento oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto di una cambiale o di un vaglia cambiario può chiedere l’annotazione dell’avvenuto pagamento sul già menzionato registro informatico.

Non c’è più termine perentorio di presentazione della domanda di cancellazione, dato che il diritto alla cancellazione della segnalazione resta un diritto esercitabile nell’ambito della prescrizione.

Il responsabile dirigente dell’ufficio protesti della Camera di commercio deve provvedere sull’istanza di cancellazione entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza stessa.

Verificata la correttezza dell’avvenuto pagamento, entro 5 giorni dall’accoglimento dell’istanza di cancellazione lo stesso responsabile dirigente dell’ufficio protesti deve disporre la definitiva cancellazione dal registro informatico del protesto, che deve considerarsi come mai avvenuto.

In caso di rigetto della richiesta di cancellazione ovvero di mancata decisione sulla stessa da parte del responsabile dirigente dell’ufficio protesti nei termini predetti, l’interessato può ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria, nella fattispecie il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

Possono prospettarsi i seguenti casi:

  • il protestato cambiario (relativamente a cambiali e vaglia cambiari) non paga: rimarrà iscritto nel registro informatico per 5 anni;
  • paga entro 12 mesi dall’iscrizione del protesto: può ottenere la cancellazione definitiva della segnalazione;
  • paga oltre i 12 mesi: l’iscrizione del protesto rimane nell’elenco, ma viene annotato l’avvenuto pagamento; ricorrendone i presupposti, l’interessato può comunque proporre domanda di riabilitazione che, qualora concessa, consente la cancellazione definitiva del nominativo dal registro informatico dei protesti. 
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